Diffamazione, blogger condannato

Il blogger ci andò giù pesante. L’imputato è stato condannato al pagamento di 3 mila euro di multa, 4 mila di risarcimento e 3 mila euro per spese legali. L’imputato gestisce il sito www.vajont.info e proprio attraverso la rete aveva sferrato il suo attacco a D. L. residente in provincia di Pordenone (assistita dall’avvocato Fabio Gasparini del foro di Pordenone), ma da sempre molto noto nel bellunese e soprattutto a Longarone.

Lite con minacce e investimento, patteggiamento sdoppia il processo

Dopo un lungo interrogatorio con il gip, fu ammesso ai domiciliari, misura cautelare successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di Trieste. Il processo ieri si è sdoppiato. P., difeso dall’avvocato Chiara Bidon, ha patteggiato 16 giorni convertiti in 4 mila euro di multa. T., assistito dall’avvocato Fabio Gasparini, comincerà a difendersi dalle accuse nell’udienza fissata per il 13 gennaio.

Rimborso al ciclista ferito Ma in strada resta la buca

La sua bicicletta si era incastrata tra le mattonelle. Nei giorni scorsi, assistito dall’avvocato Fabio Gasparini, il ciclista ha ricevuto dall’assicurazione del Comune un assegno da 2.800 euro (più le spese legali). Somma che, a quanto pare, saranno direttamente le casse comunali a dover sborsare, per la tipologia di contratto che lega l’ente alla compagnia assicurativa.

Aspettativa “negata”, risarcito

Per l’avvocato Fabio Gasparini, la giurisprudenza in questione, negli ultimi anni, rispetto a un paio di lustri fa, è ormai consolidata. «Le sentenze di Cassazione negli ultimi anni davano ormai per assodato che in questi casi d’aspettativa, per quei motivi, la retribuzione è riconosciuta – continua Gasparini –. Ma si è impugnata la sentenza d’appello: decisione corretta o danno erariale? Decida la Corte dei conti».

Danno biologico di natura psichica per soggetto che ha percepito lucidamente l’approssimarsi della morte

La piccola B. è trasportata sulla bicicletta condotta dalla sorellina C. Questa, giunta ad un incrocio della strada pubblica, svolta a sinistra, invadendo l’opposta corsia di marcia dalla quale proviene una vettura a velocità eccessiva. L’impatto è fatale per la bambina trasportata sulla bicicletta. In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito.

Risarcimento danni per il convivente

Un operaio, mentre è intento al lavoro in un cantiere edile, precipita nella tromba dell’ascensore e si procura gravissime lesioni.
Agiscono per il risarcimento del danno sia lui, sia sua moglie; quest’ultima lamenta il danno non patrimoniale subito personalmente a seguito dell’accaduto.
Integra di per sé un danno risarcibile il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione.

Piazza sconnessa, cade con la bici

A seguito di una caduta in bicicletta a causa di una buca c’è chi si fa male: è successo sabato sera a un ciclista sanvitese, feritosi al volto. Come ha raccontato, stava percorrendo il piazzale, quando la ruota anteriore della sua bicicletta si è incastrata tra le mattonelle sconnesse accanto a un tombino. Inevitabile il balzo in avanti: il sanvitese ha battuto il volto a terra. Perdeva molto sangue da un taglio sullo zigomo sinistro, subito gonfiatosi, e si è recato al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. Ora sta valutando con un legale di inoltrare una richiesta di risarcimento al Comune.

RESPONSABILITÀ DEL PRIMARIO OSPEDALIERO

Il primario ospedaliero – che, ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire – deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di interpello degli operatori sanitari) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.

Danno da fermo tecnico in incidente stradale

È possibile la liquidazione equitativa del danno cd. da “fermo tecnico” anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.