La nuova legge sull’omicidio e le lesioni stradali

Il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la Legge n. 41/2016 che ha istituito i nuovi reati di “Omicidio stradale” (589-bis cod. penale), e di “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” (590-bis cod. penale) che prevedono conseguenze pesantissime sia in termini di pena che di sospensione e revoca della…

San Vito: anziana caduta, eredi risarciti

L’indennizzo, disposto dal giudice Enrico Manzon, riguarda un procedimento civile promosso dai familiari di un’anziana, deceduta nel 2013 per cause non collegate alla vicenda, con l’avvocato Fabio Gasparini. Il giudice ha accertato la responsabilità della casa di riposo nell’incidente, avvenuto il 5 luglio 2012. Il calcolo del risarcimento agli eredi, alla fine, è stato stabilito in 20.615 euro.

Rimborso al ciclista ferito Ma in strada resta la buca

La sua bicicletta si era incastrata tra le mattonelle. Nei giorni scorsi, assistito dall’avvocato Fabio Gasparini, il ciclista ha ricevuto dall’assicurazione del Comune un assegno da 2.800 euro (più le spese legali). Somma che, a quanto pare, saranno direttamente le casse comunali a dover sborsare, per la tipologia di contratto che lega l’ente alla compagnia assicurativa.

Danno biologico di natura psichica per soggetto che ha percepito lucidamente l’approssimarsi della morte

La piccola B. è trasportata sulla bicicletta condotta dalla sorellina C. Questa, giunta ad un incrocio della strada pubblica, svolta a sinistra, invadendo l’opposta corsia di marcia dalla quale proviene una vettura a velocità eccessiva. L’impatto è fatale per la bambina trasportata sulla bicicletta. In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito.

Risarcimento danni per il convivente

Un operaio, mentre è intento al lavoro in un cantiere edile, precipita nella tromba dell’ascensore e si procura gravissime lesioni.
Agiscono per il risarcimento del danno sia lui, sia sua moglie; quest’ultima lamenta il danno non patrimoniale subito personalmente a seguito dell’accaduto.
Integra di per sé un danno risarcibile il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione.

Piazza sconnessa, cade con la bici

A seguito di una caduta in bicicletta a causa di una buca c’è chi si fa male: è successo sabato sera a un ciclista sanvitese, feritosi al volto. Come ha raccontato, stava percorrendo il piazzale, quando la ruota anteriore della sua bicicletta si è incastrata tra le mattonelle sconnesse accanto a un tombino. Inevitabile il balzo in avanti: il sanvitese ha battuto il volto a terra. Perdeva molto sangue da un taglio sullo zigomo sinistro, subito gonfiatosi, e si è recato al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. Ora sta valutando con un legale di inoltrare una richiesta di risarcimento al Comune.

RESPONSABILITÀ DEL PRIMARIO OSPEDALIERO

Il primario ospedaliero – che, ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7, ha la responsabilità dei malati della divisione e il connesso obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire – deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti nonché delle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di interpello degli operatori sanitari) e indipendentemente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.

Danno da fermo tecnico in incidente stradale

È possibile la liquidazione equitativa del danno cd. da “fermo tecnico” anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Auto danneggiata, N. ottiene il risarcimento

SAN VITO. Si è messa la parola fine sulla causa intentata da Isidoro Nosella (conosciuto nella cittadina come ex presidente della Sanvitese ed ex consigliere comunale del Popolo della libertà) contro il Comune di San Vito, per i danni subiti dalla propria vettura: il procedimento instaurato a suo tempo avanti al tribunale di Pordenone è stato abbandonato l’altro giorno dalle parti per intervenuto accordo in corso di causa. La Unipol, compagnia che assicura per la responsabilità civile il Comune, ha infatti formulato un’offerta con la quale ha risarcito buona parte dei danni subiti da Nosella, nonché le spese legali dell’avvocato di quest’ultimo, Fabio Gasparini (anche lui sanvitese e, tra l’altro, impegnato in politica: è infatti consigliere provinciale di Italia dei valori).