Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12565 del 22.05.2018) si sono espresse su un caso macroscopico risalente nel tempo ma dal potenziale notevole impatto sui sinistri di tutti i giorni.

Il quesito trattato era il seguente.

Nel risarcimento del danno da fatto illecito, dal calcolo del pregiudizio sofferto dalla Compagnia aerea proprietaria del velivolo abbattuto nel disastro aereo di Ustica deve essere detratto oppure no quanto la Compagnia abbia già percepito a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell’aereo,

Dal suddetto quesito si originano svariate problematiche. Ad esempio: nella liquidazione del danno da parte di una Compagnia assicurativa deve tenersi conto del vantaggio che il leso abbia già percepito da altre fonti in conseguenza del fatto illecito (ossia delle somme percepite da assicuratori privati, assicuratori sociali, enti di previdenza o da terzi)?

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inteso chiarire che il danno non può essere fonte di arricchimento per il leso e, pertanto, si deve ritenere che tali diritti di credito non siano cumulabili ma siano concorrenti nella determinazione del quantum complessivo del pregiudizio poiché mirano alla realizzazione del medesimo interesse, ossia il risarcimento del danno che è considerato unico. In altre parole, il danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore somme di denaro che superino nel totale i danni subiti.

Per questo, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».

Per effetto di tale orientamento giurisprudenziale, ne consegue che un soggetto che abbia ricevuto un risarcimento a seguito di un sinistro stradale o di un infortunio sul lavoro dall’Assicurazione del Responsabile Civile (ad esempio RC Auto), potrà richiedere all’Assicurazione della polizza conto gli infortuni soltanto l’eventuale eccedenza tra l’importo già incassato a titolo di risarcimento e l’indennizzo dovuto in termini di polizza (se, al contrario, avesse ottenuto prima l’indennizzo dalla polizza infortuni, potrà ottenere dal responsabile civile solo l’eventuale eccedenza rispetto all’indennizzo stesso).

I rischi concreti sono almeno due:

  1. Un soggetto leso in un sinistro stradale (e che abbia pienamente ragione) non potrà ottenere il pieno risarcimento sia dall’Assicurazione di RC Auto sia dalla sua assicurazione personale di polizza infortuni;
  2. Un soggetto leso che abbia incassato sia l’indennizzo dalla polizza infortuni sia l’integrale risarcimento del danno dalla Compagnia del responsabile civile, potrebbe vedersi richiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza dalla Compagnia che ha pagato per seconda.

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