DIVIETO di GUIDA IN STATO d’EBBREZZA

Articolo 186 del Codice della Strada

Conseguenze:

Tasso alcolemico (g/l) Ammenda in € Arresto Sanzione accessoria
0-0,5     Non è considerato stato d’ebbrezza.
0,5-0,8 527,00-2.108,00   Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 800,00-3.200,00 Fino a 6 mesi Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
> 1,5 1.500,00-6.000,00 Da 6 mesi a 1 anno Sospensione della patente da 1 a 2 anni (in caso di non appartenenza del veicolo la sospensione è raddoppiata).

+ possibile confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

In caso d’Incidente:

  • Sanzioni raddoppiate
  • Fermo del veicolo per 180 gg
  • Se il tasso alcolemico dovesse essere > 1,5 g/l la patente sarà revocata (per un periodo d 3 anni dalla data di accertamento del reato, ai sensi dell’art. 219 del Codice della strada)

Aumento della pena:

  • Da un terzo fino alla metà se il reato è commesso tra le h. 22.00 e le h. 7.00
  • Destinato al Fondo contro l’incidentalità notturna

Accertamenti:

  1. Organi di Polizia stradale attraverso etilometro
  2. Strutture sanitarie di base (in caso di incidenti con coinvolgimento del conducente)

Somma per effettuarli: reperiti dai fondi destinati alPiano nazionale della sicurezza stradale

Sostituizione della pena:

La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, con conversione 1 gg = 250 €.

Esito:

POSITIVO à sostituzione dell’intera pena pecuniaria con ore di lavoro di pubblica utilità, estinzione del reato, riduzione a metà della sospensione della patente e restituzione del veicolo in caso di sequestro.

NEGATIVO à revoca della pena sostitutiva e conseguente rispristino della pena sostituita, della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca del veicolo.

Qualche dato…

Gli uomini, più delle donne, tendono a porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (rappresentano circa il 95% dei contravventori). La fascia di età più sanzionata è quella compresa tra i 23 ed i 27 anni. La fascia oraria più sanzionata, invece, è quella compresa tra le 2 e le 4 del mattino (circa il 41% delle infrazioni accertate). Segue quella tra le 4 e le 6 del mattino (circa il 37% degli accertamenti).

Esempi della sua applicazione:

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (14 marzo – 31 maggio 2012, n. 21192): se la pattuglia è sprovvista di etilometro il conducente non deve seguire gli agenti al fine di sottoporsi al test alcolemico, svolto presso un altro corpo di polizia posto a 30 km di distanza.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (7 dicembre 2011 –1 febbraio 2012, n. 4402): lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo (es. ammissione del conducente, alterazione della deambulazione, difficoltà nel movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, etc.).
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (17 ottobre 2013, n. 42667): non risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (9 maggio 2016, n. 19176): non è sufficiente la curva di Widmark, secondo cui la concentrazione dell’alcol nel sangue raggiunge il picco a 60 minuti dal momento dell’assunzione, per smentire i risultati dell’alcoltest avvenuto a due ore dal fatto. Nella fattispecie, a fronte di un risultato dell’alcoltest che collocava lo stato di ebbrezza del conducente nella seconda fascia dell’art. 186 cod. strad., i giudici del merito ritenevano di sussumere il fatto all’interno della fattispecie più grave sebbene l’alcoltest, seppure eseguito a distanza di circa due ore dal momento del sinistro stradale, aveva dato un esito positivo con tasso alcolemico di 1,49 e 1,35 g/l., quindi di poco inferiore a 1,50 g/l.Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (n. 37631/2007): si è stabilito che è del tutto irrilevante ai fini sanzionatori che il veicolo a bordo del quale si trovava in posizione di guida il soggetto risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto.Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (2 febbraio 2015, n. 4893): il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta.
  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezione IV penale (31 luglio 2015, n. 33821): ha statuito l’applicabilità dell’esimente della particolare tenuità del fatto alla fattispecie di reato di cui all’art.186 del Codice della strada. La Cassazione ha deciso che dev’essere annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 186 cod. strada ove risulti applicabile, quale disciplina più favorevole, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nell’ipotesi in cui il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità. Ciò può avvenire laddove vi sia da parte degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa.

Schema riassuntivo redatto da MARTINA PICCIN, studentessa della classe 4E SCA del Liceo “M.Grigoletti” di Pordenone in occasione del Progetto Formativo Alternanza Scuola Lavoro c/o lo Studio Legale Associato Gasparini-Vianello

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