Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907 – Pres. Spagna Musso – Est. D’Amico.

È possibile la liquidazione equitativa del danno cd. da “fermo tecnico” anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Il caso

Il sig. P. ottiene in giudizio il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in occasione di un sinistro stradale.

Tuttavia, il giudice del merito non riconosce in suo favore il risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto non specificamente oggetto di prova.

Il sig. P. propone, allora, ricorso per cassazione, sostenendo che, in ordine a questo danno, il giudice deve decider secondo equità, senza la necessità che il danneggiato articoli una specifica prova.

La decisione

La S.C. accoglie la tesi del ricorrente e cassa la sentenza im-pugnata. Spiega, infatti, che è possibile la liquidazione equitativa del danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione, ecc.) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

I precedenti

In precedenza, cfr. in conformità Cass. 9 novembre 2006, n. 23916, nonché, in motivazione, Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688. Tuttavia, occorre segnalare sul tema il contrasto giurisprudenziale tra le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza in commento ed altro orientamento, il quale sostiene che il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi). In tal ultimo senso, cfr. Cass. 9 marzo 2011, n. 5543, nonché, in precedenza, Cass. 19 novembre 1999, n. 12820.

La dottrina

S. Argine, La ritrovata valorizzazione dell’esigenza probatoria in ambito risarcitorio, in Resp. civ. e prev., 2012, 122, che tratta, appunto, del danno da fermo tecnico, del rifiuto del concetto di danno in re ipsa come obiettivo faticosamente raggiunto dalla giurisprudenza, nonché del contenuto della prova necessaria per ottenerne il riconoscimento. Dello stesso autore e sullo stesso tema, cfr. anche Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva: profili interpretativi, in Resp. civ. e prev., 2011, 2462.

(Tratto dalla rivista Danno e responsabilità 7/2012 – Ipsoa).

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