In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima

Il caso

La piccola B. è trasportata sulla bicicletta condotta dalla sorellina C. Questa, giunta ad un incrocio della strada pubblica, svolta a sinistra, invadendo l’opposta corsia di marcia dalla quale proviene una vettura a velocità eccessiva. L’impatto è fatale per la bambina trasportata sulla bicicletta. I suoi genitori citano in giudizio l’automobilista e la sua compagnia assicuratrice per il risarcimento di tutti i danni, sia propri che ereditari. I giudici del merito stabiliscono che v’è stato il paritetico concorso causale nella causazione del sinistro, essendosi lo stesso verificato per comportamenti gravemente imprudenti dei due conducenti dei veicoli. Alla conducente della bicicletta doveva, infatti, essere imputata non solo la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, ma anche una gravissima imprudenza, considerato che la manovra, tra l’altro, era stata effettuata con un mezzo notevolmente lento, per di più appesantito anche dalla presenza della sorella minore, privo di dispositivi di indicazione direzionale.

Al conducente della vettura, invece, doveva imputarsi l’aver tenuto una velocità superiore a quella consentita. I giudici del merito dichiarano, però, irrisarcibile il danno biologico e quello morale richiesti jure ereditario, in considerazione dell’estrema esiguità del tempo intercorso tra l’evento lesivo e il decesso della bambina. I suoi genitori propongono, allora, ricorso per cassazione, non condividendo il principio secondo cui l’esiguità del tempo trascorso tra l’incidente ed il decesso precluderebbe la configurabilità di un danno risarcibile jure ereditario, sia sotto il profilo del danno biologico che di quello morale.

La soluzione della Corte di Cassazione

La S.C. accoglie il ricorso, ribadendo che, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima. La Corte di legittimità affida, dunque, al giudice del rinvio il compito di motivare in ordine alla rilevanza ed all’incidenza non solo della durata dell’intervallo tra lesione e morte (ai fini della valutazione dell’esistenza e della consistenza del danno), ma anche sulla intensità della sofferenza provata dalla minore.

(da Danno e Responsabilità 6/2007)

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