Va esclusa la responsabilità dell’Ente gestore della strada ex art. 2051 c.c. qualora la caduta sia derivata da una buca presente sul manto stradale dove, a seguito dell’istruttoria sia emerso come essa fosse perfettamente visibile, nonché collocata in un tratto conosciuto all’attore e quindi facilmente evitabile con l’adozione di un comportamento più attento, idoneo ad evitare il pericolo. Si ricorda altresì che nel caso di specie al tratto stradale intrapreso vi si affiancava una pista ciclabile, che come noto, deve essere preferita a qualsiasi alternativo percorso quando presente. La condotta tenuta dal danneggiato è risultata quindi da sola sufficiente per determinare la verificazione dell’evento dannoso. La giurisprudenza è concorde poi nel ritenere che all’art. 2051 c.c. vanno ricondotti tutti i danni cagionati autonomamente dalla cosa, mentre qualora si riscontrasse un collegamento tra la cosa e l’uso maldestro da parte del suo utilizzatore si ricadrebbe nella diversa ipotesi contemplata dall’ art. 2043 c.c.

Il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda infatti sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa. Imporre un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde altresì ad un principio di solidarietà comportante la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. Infine il non aver attuato deliberatamente un comportamento annoverabile nella diligenza ordinaria, concorrendo di fatto a provocare il danno integra gli estremi per l’applicazione dell’art. 1227 c.c.

Tale principio è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Udine in una sentenza in cui è stata respinta la domanda resircitoria proposta nei confronti dell’ANAS. In quella causa, l’ANAS, società per azioni italiana, entrata a far parte da gennaio 2018 nel gruppo societario di “Ferrovie dello Stato Italiane”, era assistita dallo studio legale Gasparini & Vianello di Pordenone.

(Articolo redatto dalla dott.ssa Rebecca Zigon)

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