Il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la Legge n. 41/2016 che ha istituito i nuovi reati di “Omicidio stradale” (589-bis cod. penale), e di “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” (590-bis cod. penale) che prevedono conseguenze pesantissime sia in termini di pena che di sospensione e revoca della patente.

Il nuovo trattamento sanzionatorio, infatti, è del tutto sproporzionato se si dà una lettura sistemica del codice: le pene sono molto elevate, più ancora di quelle previste per alcuni gravi delitti dolosi, percepiti dalla collettività come connotati da grande disvalore sociale.
Ciò è ancor più preoccupante se si pensa che l’elevata sanzione colpisce di certo anche casi molto frequenti, come un tamponamento o una fuoriuscita autonoma di strada con persona trasportata a bordo.
In caso di incidente stradale sono previste pene fino a 18 anni di carcere oltre all’arresto in flagranza, il sequestro dell’autoveicolo e l’inibizione alla guida da 5 anni (nel caso di sinistro anche banale, come un tamponamento) e fino a 30 anni.
È bene ricordare che, ai sensi dell’articolo 583 comma 1 n. 1) cod. penale, una lesione personale può esser qualificata grave anche nel caso in cui dal fatto derivi «una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni».
Il fulcro della questione è proprio questo: i quaranta giorni di “malattia o incapacità”.

Come ben sa chi si occupa di infortuni, si tratta di un’evenienza assai frequente, in cui, non di rado, manca qualsiasi oggettività medica idonea a connotare lo stato fisico della vittima: si pensi, ad esempio, al classico “colpo di frusta”.
In tali casi, è prassi che il danneggiato produca (a fini assicurativi) una serie di certificati medici che possono portare a un prolungamento della prognosi ben oltre la soglia di quei 40 giorni che, a mente dell’articolo 583 comma 1 n. 1) Cod. penale, fanno qualificare il fatto come “grave”.

Ebbene, è evidente come una simile situazione possa facilmente portare conseguenza molto gravi in quanto, il solo fatto che sussista una prognosi superiore ai 40 giorni, potrebbe determinare, anche in assenza di querela, l’avvio di un procedimento penale per lesioni personali stradali gravi, ex articolo 590 bis cod. penale.

Il che comporterebbe, nell’ipotesi migliore, la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, nonché la revoca della patente di guida per 5 anni, semplicemente perché la vittima del tamponamento lamenta (in buona o cattiva fede non si sa, ma in modo in ogni caso non obiettivabile) la persistenza di dolore, tale da impedirgli di condurre la sua vita “normale”.

A fronte della mano pesante del legislatore, che mira a colpire non solo i cosiddetti “pirati della strada”, bensì tutti coloro che si mettono alla guida e abbiano causato un incidente stradale con lesioni, risulta fondamentale intervenire tempestivamente fin dalle ore immediatamente successive all’incidente.

Per cercare di ridurre le conseguenze pregiudizievoli sarà, quindi, fondamentale predisporre fin da subito perizie cinematiche tramite le quali ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sarà altrettanto importante appurare, tramite un medico legale, se le conseguenze lesive subite dal danneggiato superino effettivamente i 40 giorni di malattia (limite temporale che fa “scattare” d’ufficio il procedimento penale con revoca della patente per 5 anni).
Dati del Ministero dell’Interno e dell’Asaps prevedono che a seguito della novella legislativa, verranno aperti ogni anno almeno 70.000 fascicoli penali per i reati di Omicidio Stradale e Lesioni Personali Stradali gravi o gravissime.
Di questi, circa 600 in provincia di Pordenone, 1.200 in provincia di Udine e 2.500 in provincia di Venezia.

Il fenomeno non può essere sottovalutato e va affrontato con una rapida ed efficiente difesa penale.

-avv. Fabio Gasparini-

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